Art. 41
Attività di finanziamento
In vigore dal 10 mag 2023
Attività di finanziamento
1. L’Unione finanzia le attività indicate di seguito in relazione all’applicazione del presente regolamento:
a)
l’esecuzione dei compiti della rete per la sicurezza dei consumatori;
b)
lo sviluppo e il funzionamento del sistema di allarme rapido Safety Gate, compreso lo sviluppo di soluzioni elettroniche di interoperabilità per lo scambio di dati:
i)
tra il sistema di allarme rapido Safety Gate e i sistemi nazionali di vigilanza del mercato;
ii)
tra il sistema di allarme rapido Safety Gate e i sistemi doganali nazionali;
iii)
con altri sistemi riservati pertinenti, utilizzati dalle autorità di vigilanza del mercato al fine di garantire l’applicazione delle norme;
c)
lo sviluppo e la manutenzione del portale Safety Gate e del Safety Business Gateway, compresa un’interfaccia software pubblica aperta per lo scambio di dati con piattaforme e terzi.
2. L’Unione può finanziare le attività seguenti in relazione all’applicazione del presente regolamento:
a)
lo sviluppo degli strumenti di cooperazione internazionale di cui all’;
b)
l’elaborazione e l’aggiornamento di contributi agli orientamenti sulla vigilanza del mercato e sulla sicurezza dei prodotti;
c)
la messa a disposizione della Commissione di competenze tecniche o scientifiche allo scopo di assisterla nell’attuazione della cooperazione amministrativa in materia di vigilanza del mercato;
d)
la realizzazione di lavori preparatori o accessori relativi all’attuazione delle attività di vigilanza del mercato connesse all’applicazione del presente regolamento, come studi, programmi, valutazioni, orientamenti, analisi comparative, visite congiunte reciproche e programmi di visite, scambio di personale, lavoro di ricerca, sviluppo e aggiornamento di banche dati, attività di formazione, attività di laboratorio, prove valutative, prove interlaboratorio e attività di valutazione della conformità;
e)
campagne dell’Unione in materia di vigilanza del mercato e le attività associate, incluse le risorse e le attrezzature, gli strumenti informatici e la formazione;
f)
attività svolte nell’ambito di programmi di assistenza tecnica, cooperazione con paesi terzi nonché promozione e valorizzazione delle politiche e dei sistemi dell’Unione in materia di vigilanza del mercato presso le parti interessate a livello dell’Unione e internazionale, comprese le attività svolte dalle organizzazioni dei consumatori per migliorare l’informazione di questi ultimi.
3. L’assistenza finanziaria dell’Unione alle attività di cui al presente regolamento è erogata conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (31), direttamente o indirettamente, delegando compiti di esecuzione del bilancio alle entità elencate all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.
4. Gli stanziamenti assegnati alle attività di cui al presente regolamento sono determinati ogni anno dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario in vigore.
5. Gli stanziamenti stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio per il finanziamento di attività di vigilanza del mercato possono anche coprire spese relative ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione delle attività a norma del presente regolamento e per la realizzazione dei loro obiettivi; in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione, nella misura in cui sono legate agli obiettivi generali delle attività di vigilanza del mercato, spese legate alle reti informatiche per l’elaborazione e lo scambio di informazioni, oltre a tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione delle attività a norma del presente regolamento.
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