Art. 35 · Informazioni fornite dagli operatori economici e dai fornitori di mercati online ai consumatori sulla sicurezza dei prodotti

Art. 35

Informazioni fornite dagli operatori economici e dai fornitori di mercati online ai consumatori sulla sicurezza dei prodotti

In vigore dal 10 mag 2023
Informazioni fornite dagli operatori economici e dai fornitori di mercati online ai consumatori sulla sicurezza dei prodotti 1.   Nel caso di un richiamo per la sicurezza del prodotto, o se alcune informazioni devono essere portate all’attenzione dei consumatori per garantire l’uso sicuro di un prodotto («avviso di sicurezza»), gli operatori economici, conformemente ai loro rispettivi obblighi di cui agli , e i fornitori di mercati online, conformemente ai loro obblighi di cui all’, paragrafo 12, garantiscono che tutti i consumatori interessati che possono essere identificati ricevano direttamente la notifica e senza indebito ritardo. Gli operatori economici e, se del caso, i fornitori di mercati online che raccolgono i dati personali dei loro clienti devono utilizzare tali informazioni per richiami e avvisi per la sicurezza. 2.   Se gli operatori economici e i fornitori di mercati online dispongono di sistemi di registrazione dei prodotti o di programmi di fidelizzazione dei clienti che consentono l’identificazione dei prodotti acquistati dai consumatori per scopi diversi dall’invio di informazioni sulla sicurezza ai loro clienti, essi offrono la possibilità ai loro clienti di fornire dati di contatto separati solo per scopi connessi alla sicurezza. I dati personali raccolti a tale scopo sono limitati al minimo necessario e sono utilizzati solo per contattare i consumatori in caso di richiamo o avviso per la sicurezza. 3.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, per specifici prodotti o categorie di prodotti, i requisiti che gli operatori economici e i fornitori di mercati online devono soddisfare affinché i consumatori abbiano la possibilità di registrare un prodotto che hanno acquistato al fine di ricevere direttamente la notifica in caso di richiamo per la sicurezza del prodotto o di avviso di sicurezza in relazione a tale prodotto, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 4.   Se non tutti i consumatori interessati possono essere contattati a norma del paragrafo 1, gli operatori economici e i fornitori di mercati online, in conformità con le loro rispettive responsabilità, diffondono un avviso di richiamo per la sicurezza chiaro e visibile attraverso altri canali appropriati, garantendo la più ampia portata possibile, compresi, se disponibili: il sito web dell’azienda, i canali dei social media, le newsletter e i punti vendita al dettaglio e, se del caso, annunci sui mezzi di comunicazione di massa e altri canali di comunicazione. Le informazioni devono essere accessibili alle persone con disabilità.
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