Art. 32 · Azioni di controllo coordinate e simultanee delle autorità di vigilanza del mercato («indagini a tappeto»)

Art. 32

Azioni di controllo coordinate e simultanee delle autorità di vigilanza del mercato («indagini a tappeto»)

In vigore dal 10 mag 2023
Azioni di controllo coordinate e simultanee delle autorità di vigilanza del mercato («indagini a tappeto») 1.   Le autorità di vigilanza del mercato interessate conducono simultaneamente azioni di controllo coordinate («indagini a tappeto») di particolari prodotti o categorie di prodotti al fine di verificarne la conformità con il presente regolamento. 2.   Salvo diverso accordo tra le autorità di vigilanza del mercato coinvolte, le indagini a tappeto sono coordinate dalla Commissione. Il coordinatore dell’indagine a tappeto rende disponibili al pubblico, se del caso, i risultati aggregati. 3.   Nello svolgere indagini a tappeto, le autorità di vigilanza del mercato coinvolte possono usare i poteri di indagine di cui al capo V e gli altri poteri a esse conferiti dal diritto nazionale. 4.   Le autorità di vigilanza del mercato possono invitare i funzionari della Commissione e altre persone di accompagnamento autorizzate dalla Commissione a partecipare alle indagini a tappeto.
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