Art. 30 · Rete per la sicurezza dei consumatori

Art. 30

Rete per la sicurezza dei consumatori

In vigore dal 10 mag 2023
Rete per la sicurezza dei consumatori 1.   È istituita una rete europea delle autorità degli Stati membri competenti per la sicurezza dei prodotti («rete per la sicurezza dei consumatori»). L’obiettivo della rete per la sicurezza dei consumatori è quello di fungere da piattaforma per la cooperazione e il coordinamento strutturati tra le autorità degli Stati membri e la Commissione al fine di migliorare la sicurezza dei prodotti nell’Unione. 2.   La Commissione promuove e partecipa al funzionamento della rete per la sicurezza dei consumatori, in particolare sotto forma di cooperazione amministrativa. 3.   I compiti della rete per la sicurezza dei consumatori sono, in particolare, quelli di: a) facilitare il regolare scambio di informazioni sulle valutazioni dei rischi, sui prodotti pericolosi, su metodi di prova e sui loro risultati, sulle norme, sulle metodologie di raccolta dei dati, sull’interoperabilità dei sistemi di informazione e comunicazione, sugli sviluppi scientifici recenti e sull’uso di nuove tecnologie, nonché su altri aspetti che interessano le attività di controllo; b) organizzare l’elaborazione e l’esecuzione di progetti comuni di sorveglianza e prova, anche nell’ambito del commercio elettronico; c) promuovere lo scambio di esperienze e buone prassi e la collaborazione nelle attività di formazione; d) migliorare la cooperazione a livello dell’Unione in materia di reperimento, ritiro e richiamo dei prodotti pericolosi; e) facilitare una cooperazione rafforzata e strutturata tra gli Stati membri sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza dei prodotti, in particolare per facilitare le attività di cui all’; e f) facilitare l’attuazione del presente regolamento. 4.   La rete per la sicurezza dei consumatori coordina la sua azione con le altre attività esistenti dell’Unione relative alla vigilanza del mercato e alla sicurezza dei consumatori e, se del caso, coopera e scambia informazioni con altre reti, gruppi e organismi dell’Unione. 5.   La rete per la sicurezza dei consumatori adotta il proprio programma di lavoro che stabilisce, tra l’altro, le priorità nell’Unione per la sicurezza dei prodotti e per i rischi contemplati dal presente regolamento. La rete per la sicurezza dei consumatori si riunisce ad intervalli regolari e, se necessario, su richiesta debitamente motivata della Commissione o di uno Stato membro. La rete per la sicurezza dei consumatori può invitare esperti e altre terze parti, comprese le organizzazioni dei consumatori, a partecipare alle sue riunioni. 6.   La rete per la sicurezza dei consumatori è debitamente rappresentata e partecipa regolarmente alle pertinenti attività della rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’ del regolamento (UE) 2019/1020 e contribuisce alle sue attività in materia di sicurezza dei prodotti per garantire un adeguato coordinamento delle attività di vigilanza del mercato in settori armonizzati e non armonizzati.
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