Art. 30
Rete per la sicurezza dei consumatori
In vigore dal 10 mag 2023
Rete per la sicurezza dei consumatori
1. È istituita una rete europea delle autorità degli Stati membri competenti per la sicurezza dei prodotti («rete per la sicurezza dei consumatori»).
L’obiettivo della rete per la sicurezza dei consumatori è quello di fungere da piattaforma per la cooperazione e il coordinamento strutturati tra le autorità degli Stati membri e la Commissione al fine di migliorare la sicurezza dei prodotti nell’Unione.
2. La Commissione promuove e partecipa al funzionamento della rete per la sicurezza dei consumatori, in particolare sotto forma di cooperazione amministrativa.
3. I compiti della rete per la sicurezza dei consumatori sono, in particolare, quelli di:
a)
facilitare il regolare scambio di informazioni sulle valutazioni dei rischi, sui prodotti pericolosi, su metodi di prova e sui loro risultati, sulle norme, sulle metodologie di raccolta dei dati, sull’interoperabilità dei sistemi di informazione e comunicazione, sugli sviluppi scientifici recenti e sull’uso di nuove tecnologie, nonché su altri aspetti che interessano le attività di controllo;
b)
organizzare l’elaborazione e l’esecuzione di progetti comuni di sorveglianza e prova, anche nell’ambito del commercio elettronico;
c)
promuovere lo scambio di esperienze e buone prassi e la collaborazione nelle attività di formazione;
d)
migliorare la cooperazione a livello dell’Unione in materia di reperimento, ritiro e richiamo dei prodotti pericolosi;
e)
facilitare una cooperazione rafforzata e strutturata tra gli Stati membri sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza dei prodotti, in particolare per facilitare le attività di cui all’; e
f)
facilitare l’attuazione del presente regolamento.
4. La rete per la sicurezza dei consumatori coordina la sua azione con le altre attività esistenti dell’Unione relative alla vigilanza del mercato e alla sicurezza dei consumatori e, se del caso, coopera e scambia informazioni con altre reti, gruppi e organismi dell’Unione.
5. La rete per la sicurezza dei consumatori adotta il proprio programma di lavoro che stabilisce, tra l’altro, le priorità nell’Unione per la sicurezza dei prodotti e per i rischi contemplati dal presente regolamento.
La rete per la sicurezza dei consumatori si riunisce ad intervalli regolari e, se necessario, su richiesta debitamente motivata della Commissione o di uno Stato membro.
La rete per la sicurezza dei consumatori può invitare esperti e altre terze parti, comprese le organizzazioni dei consumatori, a partecipare alle sue riunioni.
6. La rete per la sicurezza dei consumatori è debitamente rappresentata e partecipa regolarmente alle pertinenti attività della rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’ del regolamento (UE) 2019/1020 e contribuisce alle sue attività in materia di sicurezza dei prodotti per garantire un adeguato coordinamento delle attività di vigilanza del mercato in settori armonizzati e non armonizzati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:988:oj#art-30