Art. 21 · Informazioni in formato elettronico

Art. 21

Informazioni in formato elettronico

In vigore dal 10 mag 2023
Informazioni in formato elettronico Fatti salvi l’, paragrafi 5, 6 e 7, l’, paragrafo 3, e l’, paragrafo 3, e le pertinenti disposizioni della normativa di armonizzazione dell’Unione, gli operatori economici possono inoltre rendere disponibili in formato digitale le informazioni indicate in tali disposizioni mediante soluzioni tecniche ed elettroniche chiaramente visibili sul prodotto o, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. Tali informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato, anche in formati accessibili alle persone con disabilità.
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