Art. 20 · Obblighi degli operatori economici in caso di incidenti relativi alla sicurezza dei prodotti

Art. 20

Obblighi degli operatori economici in caso di incidenti relativi alla sicurezza dei prodotti

In vigore dal 10 mag 2023
Obblighi degli operatori economici in caso di incidenti relativi alla sicurezza dei prodotti 1.   Il fabbricante garantisce che, attraverso il Safety Business Gateway, un incidente causato da un prodotto immesso o messo a disposizione sul mercato sia notificato senza indebito ritardo alle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato l’incidente dal momento in cui egli ne è venuto a conoscenza. La notifica include il tipo e il numero di identificazione del prodotto e le circostanze dell’incidente, se note. Il fabbricante notifica alle autorità competenti, su richiesta, qualsiasi altra informazione pertinente. 2.   Ai fini del paragrafo 1, il fabbricante notifica alle autorità competenti gli eventi connessi all’uso di un prodotto che hanno causato la morte di una persona o gravi effetti nocivi, permanenti o temporanei, per la sua salute e la sua sicurezza, compresi lesioni, altri danni corporali, malattie ed effetti cronici sulla salute. 3.   Gli importatori e i distributori che sono a conoscenza di un incidente causato da un prodotto che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato informano senza indebito ritardo il fabbricante al riguardo. Il fabbricante effettua la notifica a norma del paragrafo 1 o incarica l’importatore o uno dei distributori di effettuare la notifica. 4.   Se il fabbricante del prodotto non è stabilito nell’Unione, la persona responsabile ai sensi dell’, paragrafo 1, del presente regolamento o dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 che è a conoscenza di un incidente provvede affinché la notifica sia effettuata.
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