Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 10 mag 2023
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell’Unione aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione. Se i prodotti sono soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dal diritto dell’Unione, il presente regolamento si applica unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischi non soggetti a tali requisiti. In particolare per quanto riguarda i prodotti soggetti a requisiti specifici imposti dalla normativa di armonizzazione dell’Unione, quale definita all’, punto 27): a) il capo II non si applica per quanto riguarda i rischi o le categorie di rischi contemplati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione; b) il capo III, sezione 1, i capi V e VII e i capi da IX a XI non si applicano. 2.   Il presente regolamento non si applica a: a) i medicinali per uso umano o veterinario; b) gli alimenti; c) i mangimi; d) le piante e gli animali vivi, gli organismi geneticamente modificati, i microorganismi geneticamente modificati a impiego confinato, i prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione; e) i sottoprodotti e i prodotti derivati di origine animale; f) i prodotti fitosanitari; g) le attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano se tali attrezzature sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione di un servizio di trasporto e non sono gestite dai consumatori stessi; h) gli aeromobili di cui all’, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1139; i) gli oggetti d’antiquariato. 3.   Il presente regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, siano essi nuovi, usati, riparati o ricondizionati. Esso non si applica ai prodotti da riparare o ricondizionare prima dell’uso immessi o messi a disposizione sul mercato e chiaramente contrassegnati in quanto tali. 4.   Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme del diritto dell’Unione in materia di protezione dei consumatori. 5.   Il presente regolamento è attuato tenendo debitamente conto del principio di precauzione.
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