Art. 15
Cooperazione degli operatori economici con le autorità di vigilanza del mercato
In vigore dal 10 mag 2023
Cooperazione degli operatori economici con le autorità di vigilanza del mercato
1. Gli operatori economici cooperano con le autorità di vigilanza del mercato all’adozione di provvedimenti in grado di eliminare o ridurre i rischi causati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.
2. Su richiesta di un’autorità di vigilanza del mercato, l’operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie, in particolare:
a)
una descrizione completa del rischio presentato dal prodotto, dei reclami correlati e degli incidenti noti; e
b)
una descrizione di tutte le misure correttive adottate per fronteggiare il rischio.
3. Su richiesta, gli operatori economici identificano e comunicano inoltre le informazioni seguenti relative alla tracciabilità del prodotto:
a)
qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro il prodotto, o una parte, un componente o un software incorporato nel prodotto; e
b)
qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito il prodotto.
4. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 2 per un periodo di dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto o dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto, a seconda dei casi.
5. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 3 per un periodo di sei anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto, o una parte, un componente o un software incorporato nel prodotto, o dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto, a seconda dei casi.
6. Le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere agli operatori economici di presentare relazioni periodiche sui progressi e possono decidere se o quando la misura correttiva possa essere considerata completata.
Storico versioni
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