Art. 13 · Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano ad altre persone

Art. 13

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano ad altre persone

In vigore dal 10 mag 2023
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano ad altre persone 1.   Una persona fisica o giuridica è considerata un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetta agli obblighi del fabbricante di cui all’ se la persona fisica o giuridica in questione immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio. 2.   Una persona fisica o giuridica diversa dal fabbricante che modifica sostanzialmente il prodotto è considerata fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetta agli obblighi del fabbricante di cui all’ per la parte di prodotto interessata dalla modifica o per l’intero prodotto se la modifica sostanziale ha un impatto sulla sua sicurezza. 3.   Una modifica di un prodotto, con mezzi fisici o digitali, è considerata sostanziale se ha un impatto sulla sicurezza del prodotto e se sono soddisfatti i seguenti criteri: a) la modifica cambia il prodotto in un modo che non era previsto nella valutazione iniziale del rischio del prodotto; b) la natura del pericolo è cambiata, è stato creato un nuovo pericolo o il livello di rischio è aumentato a causa della modifica; e c) le modifiche non sono state apportate dai consumatori stessi o per loro conto per il loro proprio uso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:988:oj#art-13