Art. 12
Obblighi dei distributori
In vigore dal 10 mag 2023
Obblighi dei distributori
1. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato i distributori si accertano che il fabbricante e, se del caso, l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all’, paragrafi 5, 6 e 7, e all’, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi.
2. I distributori garantiscono che, per il periodo in cui un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità all’obbligo generale di sicurezza previsto dall’, e la conformità all’, paragrafi 5, 6 e 7, e all’, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi.
3. Il distributore che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto non sia conforme all’, all’, paragrafi 5, 6 e 7, e all’, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi, non mette il prodotto a disposizione sul mercato a meno che non sia stato reso conforme.
4. Il distributore che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto che ha messo a disposizione sul mercato è un prodotto pericoloso o non conforme all’, paragrafi 5, 6 e 7 e all’, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi,
a)
ne informa immediatamente il fabbricante o l’importatore, a seconda dei casi;
b)
si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere in modo efficace il prodotto conforme, compreso il ritiro o il richiamo, a seconda dei casi; e
c)
provvede affinché le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato ne siano immediatamente informate tramite il Safety Business Gateway.
Ai fini del primo comma, lettere b) e c), il distributore fornisce gli opportuni dettagli a sua disposizione circa il rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, il numero di prodotti interessati e qualsiasi misura correttiva già adottata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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