Art. 9 · Responsabilità degli organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione

Art. 9

Responsabilità degli organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione

In vigore dal 10 mag 2023
Responsabilità degli organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione 1.   Eurojust, Europol, l’EPPO, l’OLAF e gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione adottano le disposizioni tecniche necessarie che permettono loro di accedere alla piattaforma di collaborazione per le SIC. 2.   Eurojust è responsabile del necessario adattamento tecnico dei suoi sistemi, richiesto per istituire il collegamento di cui all’, primo comma, lettera c).
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