Art. 8
Responsabilità degli Stati membri
In vigore dal 10 mag 2023
Responsabilità degli Stati membri
1. Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni tecniche necessarie per l’accesso delle proprie autorità competenti alla piattaforma di collaborazione per le SIC conformemente al presente regolamento.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC abbiano accesso ai corsi di formazione forniti dal segretariato della rete delle SIC a norma dell’, lettera c), o a corsi di formazione equivalenti forniti a livello nazionale. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC siano pienamente consapevoli dei requisiti in materia di protezione dei dati previsti dal diritto dell’Unione.
Storico versioni
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