Art. 6 · Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione

Art. 6

Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione

In vigore dal 10 mag 2023
Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari allo sviluppo tecnico della piattaforma di collaborazione per le SIC quanto prima successivamente al 7 giugno 2023, in particolare gli atti di esecuzione riguardanti: a) l’elenco delle funzionalità necessarie per il coordinamento e la gestione di una SIC, compresa la traduzione automatica di dati non operativi; b) l’elenco delle funzionalità necessarie per la sicurezza delle comunicazioni; c) le specifiche operative del collegamento di cui all’, primo comma, lettera c); d) la sicurezza di cui all’; e) i registri tecnici di cui all’; f) le statistiche e le informazioni di cui all’; g) i requisiti di funzionamento e di disponibilità della piattaforma di collaborazione per le SIC. Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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