Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 10 mag 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «sistema di informazione centralizzato»: un sistema informatico centrale in cui avvengono la conservazione e il trattamento dei dati relativi alle SIC; 2) «software di comunicazione»: un software che facilita lo scambio di file e messaggi in formato testo, audio, immagine o video fra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC; 3) «autorità competenti»: le autorità degli Stati membri che sono competenti a far parte di una SIC costituita conformemente all’ della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea e all’ della decisione quadro 2002/465/GAI, l’EPPO quando agisce nell’esercizio delle sue competenze ai sensi degli del regolamento (UE) 2017/1939, come pure le autorità competenti di un paese terzo quando esse sono parti di un accordo SIC in virtù di una base giuridica supplementare; 4) «membri della SIC»: i rappresentanti delle autorità competenti; 5) «utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC»: i membri della SIC, Eurojust, Europol, l’OLAF e altri organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione o i rappresentanti di un’autorità giudiziaria internazionale che partecipa a una SIC; 6) «autorità giudiziaria internazionale»: un organismo, un organo giurisdizionale o un meccanismo internazionale istituito per indagare e perseguire crimini gravi che sono motivo di allarme per l’intera comunità internazionale, vale a dire crimini di genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e reati connessi che incidono sulla pace e la sicurezza internazionali; 7) «spazio di collaborazione SIC»: uno spazio isolato individuale per ciascuna SIC ospitata sulla piattaforma di collaborazione per le SIC; 8) «amministratore dello spazio SIC»: un membro della SIC di uno Stato membro o un membro della SIC dell’EPPO, designato in un accordo SIC, responsabile di uno spazio di collaborazione SIC; 9) «dati operativi»: le informazioni e le prove trattate dalla piattaforma di collaborazione per le SIC durante la fase operativa di una SIC come ausilio alle indagini transfrontaliere e all’azione penale; 10) «dati non operativi»: dati amministrativi trattati dalla piattaforma di collaborazione per le SIC, in particolare per facilitare la gestione di una SIC e la cooperazione fra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC.
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