Art. 25
Registri tecnici
In vigore dal 10 mag 2023
Registri tecnici
1. eu-LISA provvede affinché sia tenuto un registro tecnico di tutti gli accessi al sistema di informazione centralizzato e tutti i trattamenti di dati in tale sistema, conformemente al paragrafo 2.
2. I registri tecnici indicano:
a)
la data, il fuso orario e l’ora esatta dell’accesso al sistema di informazione centralizzato;
b)
l’identificazione di ogni singolo utente della piattaforma di collaborazione per le SIC che ha avuto accesso al sistema di informazione centralizzato;
c)
la data, il fuso orario e l’ora di accesso di ciascuna operazione effettuata da ogni singolo utente della piattaforma di collaborazione per le SIC;
d)
l’operazione effettuata da ogni singolo utente della piattaforma di collaborazione per le SIC.
I registri tecnici sono protetti dalle modifiche e dall’accesso non autorizzato con misure tecniche adeguate. Sono conservati per tre anni o per un periodo più lungo se richiesto per portare a termine procedure di verifica in corso.
3. Su richiesta, eu-LISA mette i registri tecnici a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri che hanno partecipato ad una specifica SIC senza indebito ritardo.
4. Entro i limiti delle loro competenze e ai fini dell’adempimento delle loro funzioni, le autorità nazionali di controllo competenti a verificare la liceità del trattamento dei dati hanno accesso ai registri tecnici su richiesta.
5. Entro i limiti delle sue competenze e ai fini dell’adempimento delle sue funzioni di controllo conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati ha accesso ai registri tecnici su richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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