Art. 20 · Responsabilità

Art. 20

Responsabilità

In vigore dal 10 mag 2023
Responsabilità 1.   Ogni Stato membro, Eurojust, Europol, l’EPPO, l’OLAF, o altro organo, ufficio o agenzia competente dell’Unione sono ritenuti rispettivamente responsabili di eventuali danni causati alla piattaforma di collaborazione per le SIC conseguenti all’inosservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, a meno che e nella misura in cui eu-LISA ometta di adottare misure ragionevolmente idonee a evitare i danni o a ridurne al minimo gli effetti. 2.   Le azioni proposte nei confronti di uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 1 sono disciplinate dal diritto di tale Stato membro. Le azioni proposte nei confronti di Eurojust, di Europol, dell’EPPO, dell’OLAF o di altro organo, ufficio o agenzia competente dell’Unione per il risarcimento di tali danni sono disciplinate dai pertinenti atti giuridici istitutivi.
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