Art. 19 · Sicurezza

Art. 19

Sicurezza

In vigore dal 10 mag 2023
Sicurezza 1.   eu-LISA adotta le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare un livello elevato di cibersicurezza della piattaforma di collaborazione per le SIC e la sicurezza delle informazioni in relazione ai dati su tale piattaforma, in particolare al fine di garantire la riservatezza e l’integrità dei dati operativi e non operativi conservati nel sistema di informazione centralizzato. 2.   eu-LISA impedisce l’accesso non autorizzato alla piattaforma di collaborazione per le SIC e garantisce che le persone autorizzate ad accedere a tale piattaforma abbiano accesso soltanto ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso. 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, eu-LISA adotta un piano di sicurezza e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, al fine di garantire che il sistema di informazione centralizzato possa essere ripristinato in caso di interruzione. eu-LISA prevede un accordo di lavoro con la squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie europee, istituita dall’accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Banca centrale europea, la Corte dei conti europea, il Servizio europeo per l’azione esterna, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato europeo delle regioni e la Banca europea per gli investimenti sull’organizzazione e il funzionamento della squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell’Unione (Computer Emergency Response Team — CERT-UE) (17). Nell’adottare tale piano di sicurezza, eu-LISA tiene conto delle eventuali raccomandazioni degli esperti di sicurezza del gruppo consultivo di cui all’ del presente regolamento. 4.   eu-LISA controlla l’efficacia di tutte le misure descritte nel presente articolo e adotta le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo e alla verifica interna per garantire l’osservanza del presente regolamento.
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