Art. 17 · Accesso delle autorità competenti di paesi terzi agli spazi di collaborazione SIC

Art. 17

Accesso delle autorità competenti di paesi terzi agli spazi di collaborazione SIC

In vigore dal 10 mag 2023
Accesso delle autorità competenti di paesi terzi agli spazi di collaborazione SIC 1.   Conformemente al pertinente accordo SIC, e per i fini elencati all’, l’amministratore o gli amministratori dello spazio SIC concedono l’accesso a uno spazio di collaborazione SIC alle autorità competenti di paesi terzi che hanno firmato tale accordo SIC. 2.   Ogniqualvolta i membri della SIC degli Stati membri e il membro della SIC dell’EPPO, quando partecipa alla SIC pertinente, caricano dati operativi in uno spazio di collaborazione SIC affinché siano scaricati da un paese terzo, il pertinente membro della SIC degli Stati membri o il membro della SIC dell’EPPO verifica che i dati da essi rispettivamente caricati siano limitati a quanto necessario ai fini del pertinente accordo SIC e che tali dati soddisfino le condizioni ivi stabilite. 3.   Ogniqualvolta un paese terzo carica dati operativi in uno spazio di collaborazione SIC, l’amministratore o gli amministratori dello spazio SIC verificano che tali dati siano limitati a quanto necessario ai fini del pertinente accordo SIC e che tali dati soddisfino le condizioni ivi stabilite, prima che possano essere scaricati da altri utenti dello spazio di collaborazione SIC. 4.   Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché i loro trasferimenti di dati personali ai paesi terzi cui è stato concesso l’accesso a uno spazio di collaborazione SIC avvengano solo se sono soddisfatte le condizioni stabilite al capo V della direttiva (UE) 2016/680. 5.   Gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione provvedono affinché i loro trasferimenti di dati personali ai paesi terzi cui è stato concesso l’accesso a uno spazio di collaborazione SIC avvengano solo se sono soddisfatte le condizioni stabilite al capo IX del regolamento (UE) 2018/1725, fatte salve le norme in materia di protezione dei dati applicabili a tali organi, uffici e agenzie dell’Unione nei pertinenti atti giuridici istitutivi, qualora tali norme impongano condizioni specifiche per i trasferimenti di dati. 6.   L’EPPO, quando agisce nell’ambito delle sue competenze di cui agli del regolamento (UE) 2017/1939, provvede affinché i suoi trasferimenti di dati personali ai paesi terzi cui è stato concesso l’accesso a uno spazio di collaborazione SIC avvengano solo se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 80 a 84 di tale regolamento.
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