Art. 13 · Creazione degli spazi di collaborazione SIC

Art. 13

Creazione degli spazi di collaborazione SIC

In vigore dal 10 mag 2023
Creazione degli spazi di collaborazione SIC 1.   Qualora un accordo SIC preveda l’utilizzo della piattaforma di collaborazione per le SIC conformemente al presente regolamento, è creato uno spazio di collaborazione SIC sulla piattaforma di collaborazione per ogni SIC. 2.   Il pertinente accordo SIC prevede che alle autorità competenti degli Stati membri e all’EPPO sia concesso l’accesso al pertinente spazio di collaborazione SIC e può prevedere che agli organi, agli uffici e alle agenzie competenti dell’Unione, alle autorità competenti dei paesi terzi che hanno firmato l’accordo e ai rappresentanti delle autorità giudiziarie internazionali sia concesso l’accesso a tale spazio di collaborazione SIC. Il pertinente accordo SIC stabilisce le norme per tale accesso. 3.   Il pertinente spazio di collaborazione SIC è creato dall’amministratore o dagli amministratori dello spazio SIC, con l’assistenza tecnica di eu-LISA. 4.   Se i membri della SIC decidono di non utilizzare la piattaforma di collaborazione per le SIC al momento della firma dell’accordo SIC, ma convengono di iniziare a utilizzare la piattaforma di collaborazione per le SIC nel corso delle attività di una SIC pertinente, tale accordo SIC, se non prevede tale possibilità, è modificato e si applicano i paragrafi 1, 2 e 3. Nel caso in cui i membri della SIC convengano di interrompere l’utilizzo della piattaforma di collaborazione per le SIC durante le attività della SIC, il pertinente accordo SIC è modificato se tale possibilità non è già inclusa in tale accordo SIC.
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