Art. 8 · Verifica delle emissioni incorporate

Art. 8

Verifica delle emissioni incorporate

In vigore dal 10 mag 2023
Verifica delle emissioni incorporate 1.   Il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che le emissioni incorporate totali riportate nella dichiarazione CBAM presentata a norma dell' siano verificate da un verificatore accreditato a norma dell', sulla base dei principi di verifica di cui all'allegato VI. 2.   Per le emissioni incorporate in merci prodotte in impianti in un paese terzo registrati a norma dell', il dichiarante CBAM autorizzato può scegliere di utilizzare le informazioni verificate comunicategli a norma dell', paragrafo 7, per adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione ai fini dell'applicazione dei principi di verifica di cui all'allegato VI per quanto riguarda: a) la possibilità di derogare, in circostanze debitamente giustificate e senza compromettere una stima affidabile delle emissioni incorporate, all'obbligo del verificatore di visitare l'impianto in cui sono prodotte le merci in questione; b) la definizione di soglie per decidere se le inesattezze o le non conformità siano rilevanti; e c) la documentazione giustificativa necessaria per la relazione di verifica, incluso il suo formato. Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui al primo comma, la Commissione si adopera per garantire l'equivalenza e la coerenza con le procedure stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:956:oj#art-8