Art. 35
Obbligo di comunicazione
In vigore dal 10 mag 2023
Obbligo di comunicazione
1. Ogni importatore o, nelle situazioni di cui all', il rappresentante doganale indiretto, che, in un determinato trimestre di un anno civile, ha importato delle merci presenta, per detto trimestre, una relazione («relazione CBAM») contenente informazioni sulle merci importate durante tale trimestre, alla Commissione, entro un mese dalla fine di tale trimestre.
2. La relazione CBAM comprende le informazioni seguenti:
a)
la quantità totale di ciascun tipo di merci, espressa in megawatt ora per l'energia elettrica e in tonnellate per le altre merci, specificata per ciascun impianto che produce le merci nel paese di origine;
b)
il totale delle emissioni incorporate effettive, espresso in tonnellate di emissioni di CO2 e per megawatt ora per l'energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO2 e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate secondo i metodi di cui all'allegato IV;
c)
le emissioni indirette totali, espresse secondo l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7;
d)
il prezzo del carbonio dovuto in un paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate, tenendo conto di eventuali riduzioni o di altre forme di compensazione.
3. La Commissione comunica periodicamente alle autorità competenti un elenco di tali importatori o rappresentanti doganali indiretti stabiliti nello Stato membro, incluse le giustificazioni corrispondenti, per i quali ha motivo di ritenere che non abbiano rispettato l'obbligo di presentare una relazione CBAM, a norma del paragrafo 1.
4. Se ritiene che una relazione CBAM sia incompleta o inesatta, la Commissione comunica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'importatore è stabilito o, nelle situazioni di cui all', in cui il rappresentante doganale indiretto è stabilito, le informazioni supplementari che ritiene necessarie per completare o correggere tale relazione. Tali informazioni sono fornite a titolo indicativo senza pregiudizio per la valutazione definitiva da parte di tale autorità competente. Tale autorità competente avvia la procedura di rettifica e comunica all'importatore o, nelle situazioni di cui all', al rappresentante doganale indiretto le informazioni supplementari necessarie per rettificare tale relazione. Se del caso, tale importatore o tale rappresentante doganale indiretto presenta una relazione corretta all'autorità competente interessata e alla Commissione.
5. Se l'autorità competente dello Stato membro di cui al paragrafo 4 del presente articolo avvia una procedura di rettifica, anche in considerazione delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 4 del presente articolo, e stabilisce che l'importatore o, se del caso in conformità dell', il rappresentante doganale indiretto non ha adottato le misure necessarie per rettificare la relazione CBAM, o se l'autorità competente interessata stabilisce, anche tenendo conto delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 3 del presente articolo, che l'importatore o, se del caso in conformità dell', il rappresentante doganale indiretto non ha rispettato l'obbligo di presentare una relazione CBAM conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, tale autorità competente impone all'importatore o, se del caso in conformità dell', al rappresentante doganale indiretto una sanzione efficace, proporzionata e dissuasiva. A tal fine, l'autorità competente notifica all'importatore o, se del caso in conformità dell', al rappresentante doganale indiretto e notifica alla Commissione:
a)
di aver concluso, e i motivi della conclusione, che l'importatore o, se del caso in conformità dell', il rappresentante doganale indiretto non ha rispettato l'obbligo di presentare una relazione per un determinato trimestre o non ha adottato le misure necessarie per rettificare la relazione;
b)
l'importo della sanzione inflitta all'importatore o, se del caso in conformità dell', al rappresentante doganale indiretto;
c)
il termine per il pagamento della sanzione;
d)
l'azione che l'importatore o, se del caso in conformità dell', il rappresentante doganale indiretto deve intraprendere per pagare la sanzione; e
e)
il diritto dell'importatore o, se del caso in conformità dell', del rappresentante doganale indiretto di presentare ricorso.
6. Se, dopo aver ricevuto informazioni dalla Commissione ai sensi del presente articolo, l'autorità competente decide di non intraprendere alcuna azione, ne informa la Commissione di conseguenza.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo:
a)
le informazioni da comunicare, i mezzi e il formato di tale comunicazione, comprese informazioni dettagliate per paese di origine e tipo di merci a sostegno dei totali di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), ed esempi di eventuali sconti o altre forme di compensazione disponibili di cui al paragrafo 2, lettera d);
b)
il minimo e massimo edittale delle sanzioni imposte a norma del paragrafo 5 e i criteri da prendere in considerazione per determinare l'importo effettivo, comprese la gravità e la durata della mancata comunicazione;
c)
norme dettagliate sulla conversione in euro del prezzo medio annuo del carbonio dovuto di cui al paragrafo 2, lettera d), espresso in valuta estera al tasso di cambio medio annuo;
d)
norme dettagliate sugli elementi dei metodi di calcolo di cui all'allegato IV, tra cui la determinazione dei limiti di sistema dei processi di produzione, dei fattori di emissione, dei valori specifici per impianto delle emissioni effettive e la rispettiva applicazione alle singole merci, nonché la definizione di metodi per garantire l'affidabilità dei dati, compreso il livello di dettaglio; e
e)
i mezzi e il formato degli obblighi di comunicazione delle emissioni indirette nelle merci importate; tale formato include la quantità di energia elettrica utilizzata per la produzione delle merci elencate nell'allegato I, nonché il paese di origine, la fonte di generazione e i fattori di emissione relativo a tale energia elettrica.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento. Essi si applicano per le merci importate durante il periodo transitorio di cui all' del presente regolamento e si basano sulla legislazione vigente per gli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.
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