Art. 31 · Assegnazione gratuita di quote nell'ambito dell'EU ETS e obbligo di restituzione dei certificati CBAM

Art. 31

Assegnazione gratuita di quote nell'ambito dell'EU ETS e obbligo di restituzione dei certificati CBAM

In vigore dal 10 mag 2023
Assegnazione gratuita di quote nell'ambito dell'EU ETS e obbligo di restituzione dei certificati CBAM 1.   I certificati CBAM che devono essere restituiti a norma dell' del presente regolamento sono adeguati per riflettere l'entità delle quote EU ETS assegnate a titolo gratuito a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE agli impianti che producono, all'interno dell'Unione, le merci elencate nell'allegato I del presente regolamento. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che definiscano norme dettagliate per il calcolo dell'adeguamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali norme dettagliate sono elaborate con riferimento ai principi applicati nell'EU ETS per l'assegnazione gratuita di quote agli impianti che producono, all'interno dell'Unione, le merci elencate nell'allegato I, tenendo conto dei diversi parametri di riferimento utilizzati nell'UE ETS per l'assegnazione gratuita, al fine di collegare tali parametri a valori corrispondenti per le merci in questione, e tenendo conto dei pertinenti materiali in entrata (precursori). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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