Art. 25
Norme applicabili all'importazione delle merci
In vigore dal 10 mag 2023
Norme applicabili all'importazione delle merci
1. Le autorità doganali autorizzano l'importazione delle merci unicamente da parte di una persona che sia un dichiarante CBAM autorizzato.
2. Le autorità doganali comunicano alla Commissione, periodicamente e automaticamente, in particolare mediante il meccanismo di sorveglianza istituito a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013, informazioni specifiche sulle merci dichiarate per l'importazione. Tali informazioni comprendono il numero EORI e il numero di conto CBAM del dichiarante CBAM autorizzato, il codice NC a otto cifre delle merci, la quantità, il paese di origine, la data della dichiarazione doganale e il regime doganale.
3. La Commissione comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo all'autorità competente dello Stato membro in cui il dichiarante CBAM autorizzato è stabilito e, per ciascun dichiarante CBAM, effettua un controllo incrociato di tali informazioni con i dati contenuti nel registro CBAM a norma dell'.
4. Le autorità doganali possono comunicare, conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, le informazioni riservate, ottenute durante lo svolgimento dei loro compiti o fornite loro in via riservata, alla Commissione e all'autorità competente dello Stato membro che ha concesso la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.
5. Al presente regolamento si applica, mutatis mutandis, il regolamento (CE) n. 515/97.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire la portata delle informazioni e la periodicità, i tempi e i mezzi di comunicazione delle stesse in conformità al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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