Art. 23
Riacquisto dei certificati CBAM
In vigore dal 10 mag 2023
Riacquisto dei certificati CBAM
1. Se un dichiarante CBAM autorizzato lo richiede, lo Stato membro in cui il dichiarante CBAM autorizzato è stabilito riacquista l'eccedenza dei certificati CBAM rimanenti sul conto del dichiarante nel registro CBAM dopo che i certificati sono stati restituiti a norma dell'.
La Commissione riacquista l'eccedenza dei certificati CBAM per conto dello Stato membro in cui il dichiarante CBAM autorizzato è stabilito tramite la piattaforma centrale comune di cui all'. Il dichiarante CBAM autorizzato presenta la richiesta di riacquisto entro il 30 giugno di ogni anno in cui i certificati CBAM sono stati restituiti.
2. Il numero di certificati oggetto del riacquisto di cui al paragrafo 1 è limitato a un terzo del numero totale di certificati CBAM acquistati dal dichiarante CBAM autorizzato nel corso dell'anno civile precedente.
3. Il prezzo di riacquisto di ciascun certificato CBAM è il prezzo pagato dal dichiarante CBAM autorizzato per tale certificato al momento dell'acquisto.
Storico versioni
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