Art. 22 · Restituzione dei certificati CBAM

Art. 22

Restituzione dei certificati CBAM

In vigore dal 10 mag 2023
Restituzione dei certificati CBAM 1.   Entro il 31 maggio di ogni anno, per la prima volta nel 2027 per l'anno 2026, il dichiarante CBAM autorizzato restituisce, attraverso il registro CBAM, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate a norma dell', paragrafo 2, lettera c), e verificate a norma dell' per l'anno civile precedente la restituzione. La Commissione rimuove i certificati CBAM restituiti dal registro CBAM. Il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che il numero richiesto di certificati CBAM è disponibile sul proprio conto nel registro CBAM. 2.   Il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che il numero di certificati CBAM sul suo conto nel registro CBAM al termine di ogni trimestre corrisponde ad almeno l'80 % delle emissioni incorporate, determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato IV, in tutte le merci che ha importato dall'inizio dell'anno civile. 3.   Se la Commissione constata che il numero di certificati CBAM sul conto di un dichiarante CBAM autorizzato non è conforme agli obblighi di cui al paragrafo 2, informa, attraverso il registro CBAM, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il dichiarante CBAM autorizzato. L'autorità competente notifica al dichiarante CBAM autorizzato la necessità di garantire un numero sufficiente di certificati CBAM sul suo conto entro un mese da tale notifica. L'autorità competente registra la notifica al dichiarante CBAM autorizzato e la sua risposta nel registro CBAM.
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