Art. 20
Vendita dei certificati CBAM
In vigore dal 10 mag 2023
Vendita dei certificati CBAM
1. Uno Stato membro vende ai dichiaranti CBAM autorizzati stabiliti nel suo territorio i certificati CBAM attraverso la piattaforma centrale comune.
2. La Commissione istituisce e gestisce la piattaforma centrale comune a seguito di una procedura di appalto congiunta tra la Commissione e gli Stati membri.
La Commissione e le autorità competenti hanno accesso alle informazioni contenute nella piattaforma centrale comune.
3. Le informazioni sulla vendita, il riacquisto e la cancellazione dei certificati CBAM sulla piattaforma centrale comune sono trasferite al registro CBAM al termine di ogni giorno lavorativo.
4. I certificati CBAM sono venduti ai dichiaranti CBAM autorizzati al prezzo calcolato conformemente all'.
5. La Commissione provvede affinché a ciascun certificato CBAM sia assegnato un numero identificativo unico al momento della sua creazione. La Commissione registra il numero identificativo unico e il prezzo e la data di vendita del certificato CBAM nel registro CBAM, sul conto del dichiarante CBAM autorizzato che lo acquista.
6. La Commissione adotta atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i tempi, la gestione ed altri aspetti connessi alla gestione della vendita e del riacquisto dei certificati CBAM, perseguendo la coerenza con le procedure di cui nel regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (26).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:956:oj#art-20