Art. 17
Autorizzazione
In vigore dal 10 mag 2023
Autorizzazione
1. Quando è presentata una domanda di autorizzazione a norma dell', l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente concede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato a condizione che siano soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo. La qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è riconosciuta in tutti gli Stati membri.
Prima di concedere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, l'autorità competente conduce una procedura di consultazione sulla domanda di autorizzazione attraverso il registro CBAM. La procedura di consultazione coinvolge le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione e non supera i 15 giorni lavorativi.
2. I criteri per la concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato sono i seguenti:
a)
il richiedente non ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, delle norme sugli abusi di mercato o del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del presente regolamento, e in particolare non ha riportato condanne definitive per reati gravi in relazione alla sua attività economica nei cinque anni precedenti la domanda;
b)
il richiedente dimostra di possedere la capacità finanziaria e operativa per adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento;
c)
il richiedente è stabilito nello Stato membro in cui è presentata la domanda; e
d)
al richiedente è stato attribuito un numero EORI a norma dell' del regolamento (UE) n. 952/2013.
3. Se l'autorità competente constata che i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatti, o se il richiedente non ha fornito le informazioni di cui all', paragrafo 5, la concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è rifiutata. La decisione di rifiutare la concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato include i motivi del rifiuto e informazioni sulla possibilità di presentare ricorso.
4. La decisione dell'autorità competente che concede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è registrata nel registro CBAM e contiene le seguenti informazioni:
a)
nome, indirizzo e recapiti del dichiarante CBAM autorizzato;
b)
numero EORI del dichiarante CBAM autorizzato;
c)
numero di conto CBAM assegnato al dichiarante CBAM autorizzato a norma dell', paragrafo 1;
d)
la garanzia richiesta a norma del paragrafo 5 del presente articolo.
5. Ai fini del rispetto dei criteri di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, l'autorità competente esige la costituzione di una garanzia se il richiedente non era costituito nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui è stata presentata la domanda a norma dell', paragrafo 1.
L'autorità competente fissa tale garanzia all'importo calcolato come valore aggregato del numero dei certificati CBAM che il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe restituire conformemente all' in relazione alle importazioni di merci comunicate in conformità dell', paragrafo 5, lettera g). La garanzia fornita è una garanzia bancaria pagabile a prima richiesta da un istituto finanziario operante nell'Unione o un'altra forma di garanzia equivalente.
6. Se l'autorità competente constata che la garanzia fornita non garantisce, o non è più sufficiente a garantire, la capacità finanziaria e operativa del dichiarante CBAM autorizzato di adempiere agli obblighi a norma del presente regolamento, chiede al dichiarante CBAM autorizzato di scegliere tra costituire una garanzia aggiuntiva o sostituire la garanzia iniziale con una nuova garanzia conformemente al paragrafo 5.
7. L'autorità competente svincola la garanzia immediatamente dopo il 31 maggio del secondo anno in cui il dichiarante CBAM autorizzato ha restituito i certificati CBAM a norma dell'.
8. L'autorità competente revoca la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato qualora:
a)
il dichiarante CBAM autorizzato chieda la revoca; oppure
b)
il dichiarante CBAM autorizzato non soddisfi più i criteri di cui al paragrafo 2 o 6 del presente articolo o abbia commesso violazioni gravi o ripetute dell'obbligo di restituire i certificati CBAM di cui all', paragrafo 1, o dell'obbligo di garantire un numero sufficiente di certificati CBAM sul suo conto nel registro CBAM alla fine di ogni trimestre di cui all', paragrafo 2.
Prima di revocare la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, l'autorità competente concede al dichiarante CBAM autorizzato la possibilità di essere sentito e conduce una procedura di consultazione sull'eventuale revoca di detta qualifica. La procedura di consultazione coinvolge le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione e non supera i 15 giorni lavorativi.
Ogni decisione di revoca contiene i motivi della decisione e informazioni sul diritto di presentare ricorso.
9. L'autorità competente registra nel registro CBAM informazioni riguardanti:
a)
i richiedenti la cui domanda di autorizzazione è stata respinta a norma del paragrafo 3; e
b)
le persone la cui qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata revocata a norma del paragrafo 8.
10. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le condizioni per:
a)
l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, compreso quello di non aver commesso violazioni gravi o ripetute ai sensi del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo;
b)
l'applicazione della garanzia di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo;
c)
l'applicazione dei criteri di violazione grave o ripetuta di cui al paragrafo 8 del presente articolo;
d)
le conseguenze della revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato di cui al paragrafo 8 del presente articolo; e
e)
le scadenze specifiche e il formato della procedura di consultazione di cui ai paragrafi 1 e 8 del presente articolo.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:956:oj#art-17