Art. 14 · Registro CBAM

Art. 14

Registro CBAM

In vigore dal 10 mag 2023
Registro CBAM 1.   La Commissione istituisce un registro CBAM dei dichiaranti CBAM autorizzati sotto forma di una banca dati elettronica standardizzata contenente i dati relativi ai certificati CBAM di tali dichiaranti CBAM autorizzati. La Commissione rende le informazioni contenute nel registro CBAM disponibili automaticamente e in tempo reale alle autorità doganali e alle autorità competenti. 2.   Il registro CBAM di cui al paragrafo 1 contiene conti comprendenti informazioni su ciascun dichiarante CBAM autorizzato, in particolare: a) nome, indirizzo e recapiti del dichiarante CBAM autorizzato; b) numero EORI del dichiarante CBAM autorizzato; c) numero di conto CBAM; d) numero di identificazione, prezzo di vendita, data di vendita e data di restituzione, di riacquisto o di cancellazione dei certificati CBAM per ciascun dichiarante CBAM autorizzato. 3.   Il registro CBAM contiene, in una sezione separata del registro, le informazioni sui gestori e sugli impianti di paesi terzi registrati a norma dell', paragrafo 2. 4.   Le informazioni contenute nel registro CBAM di cui ai paragrafi 2 e 3 sono riservate, fatta eccezione per i nomi, gli indirizzi e i recapiti dei gestori e l'ubicazione degli impianti nei paesi terzi. Un gestore può scegliere di non rendere accessibili al pubblico il proprio nome, indirizzo e recapito. La Commissione rende accessibili le informazioni pubbliche contenute nel registro CBAM in un formato interoperabile. 5.   Per ciascuna delle merci elencate nell'allegato I, la Commissione pubblica ogni anno le emissioni aggregate incorporate nelle merci importate. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti l'infrastruttura nonché le procedure e i processi specifici del registro CBAM, tra cui l'analisi dei rischi di cui all', le banche dati elettroniche contenenti le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i dati dei conti nel registro CBAM di cui all', la trasmissione al registro CBAM delle informazioni sulla vendita, il riacquisto e la cancellazione dei certificati CBAM di cui all' e le informazioni sottoposte a controlli incrociati di cui all', paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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