Art. 13 · Segreto d'ufficio e divulgazione delle informazioni

Art. 13

Segreto d'ufficio e divulgazione delle informazioni

In vigore dal 10 mag 2023
Segreto d'ufficio e divulgazione delle informazioni 1.   Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata ottenute dall'autorità competente o dalla Commissione nello svolgimento delle rispettive funzioni sono coperte dal segreto d'ufficio. Tali informazioni non possono essere divulgate dall'autorità competente né dalla Commissione senza l'espressa autorizzazione preventiva della persona o dell'autorità che le ha fornite o in forza del diritto dell'Unione o nazionale. 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti e la Commissione possono condividere tali informazioni tra loro e con le autorità doganali, le autorità responsabili delle sanzioni amministrative o penali e la Procura europea, al fine di garantire il rispetto, da parte delle persone, degli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e l'applicazione della normativa doganale. Tali informazioni condivise sono coperte dal segreto d'ufficio e non sono divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza del diritto dell'Unione o nazionale.
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