Art. 10 · Registrazione dei gestori e degli impianti nei paesi terzi

Art. 10

Registrazione dei gestori e degli impianti nei paesi terzi

In vigore dal 10 mag 2023
Registrazione dei gestori e degli impianti nei paesi terzi 1.   Su richiesta del gestore di un impianto ubicato in un paese terzo, la Commissione registra le informazioni relative a tale gestore e al suo impianto nel registro CBAM di cui all'. 2.   La domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni, da inserire nel registro CBAM al momento della registrazione: a) nome, indirizzo e recapiti del gestore; b) ubicazione di ciascun impianto, compresi l'indirizzo completo e le coordinate geografiche espresse in longitudine e latitudine, fino a sei decimali; c) la principale attività economica dell'impianto. 3.   La Commissione notifica al gestore la registrazione nel registro CBAM. La registrazione è valida per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della notifica al gestore dell'impianto. 4.   Il gestore informa senza indugio la Commissione di qualsiasi modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2 intervenuta dopo la registrazione, e la Commissione aggiorna le informazioni pertinenti nel registro CBAM. 5.   Il gestore: a) determina le emissioni incorporate calcolate secondo i metodi di cui all'allegato IV, per tipo di merci prodotte presso l'impianto di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) garantisce che le emissioni incorporate di cui alla lettera a) del presente paragrafo siano verificate conformemente ai principi di verifica di cui all'allegato VI da un verificatore accreditato a norma dell'; c) conserva una copia della relazione di verifica nonché le registrazioni delle informazioni necessarie per calcolare le emissioni incorporate nelle merci conformemente ai requisiti di cui all'allegato V per un periodo di quattro anni dall'esecuzione della verifica. 6.   Le registrazioni di cui al paragrafo 5, lettera c), del presente articolo sono sufficientemente dettagliate da consentire la verifica delle emissioni incorporate a norma dell' e dell'allegato VI, e da consentire il riesame, a norma dell', della dichiarazione CBAM resa da un dichiarante CBAM autorizzato cui sono state divulgate le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 7 del presente articolo. 7.   Un gestore può comunicare a un dichiarante CBAM autorizzato le informazioni sulla verifica delle emissioni incorporate di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Il dichiarante CBAM autorizzato ha il diritto di avvalersi di tali informazioni per adempiere all'obbligo di cui all'. 8.   Il gestore può chiedere in qualsiasi momento di essere cancellato dal registro CBAM. In seguito a una tale richiesta e dopo averne informato le autorità competenti, la Commissione cancella il gestore ed elimina le informazioni su tale gestore e sul suo impianto dal registro CBAM, purché tali informazioni non siano necessarie ai fini del riesame delle dichiarazioni CBAM presentate. Dopo aver fornito al gestore interessato la possibilità di essere ascoltato ed essersi consultata con le autorità competenti, la Commissione può anche cancellare le informazioni se la Commissione ritiene che le informazioni su tale gestore non siano più accurate. La Commissione informa le autorità competenti di tali cancellazioni.
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