Art. 1
Oggetto
In vigore dal 10 mag 2023
Oggetto
1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism — CBAM) per affrontare il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci elencate nell'allegato I, al momento della loro importazione nel territorio doganale dell'Unione, al fine di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, riducendo così le emissioni di carbonio globali e sostenendo gli obiettivi dell'accordo di Parigi, anche attraverso la creazione di incentivi per la riduzione delle emissioni da parte degli operatori nei paesi terzi.
2. Il CBAM integra il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione stabilito dalla direttiva 2003/87/CE («EU ETS») applicando un insieme equivalente di norme alle importazioni nel territorio doganale dell'Unione delle merci di cui all' del presente regolamento.
3. Il CBAM sostituirà i meccanismi istituiti a norma della direttiva 2003/87/CE per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, riflettendo l'entità delle quote EU ETS assegnate a titolo gratuito a norma dell'articolo 10 bis di tale direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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