Art. 9
Trasferimento dei benefici alle famiglie, alle microimprese e agli utenti dei trasporti
In vigore dal 10 mag 2023
Trasferimento dei benefici alle famiglie, alle microimprese e agli utenti dei trasporti
1. Gli Stati membri possono includere nei piani il sostegno fornito mediante enti pubblici o privati che non sono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti, a condizione che detti enti attuino misure e investimenti di cui alla fine fruiscono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili o utenti vulnerabili dei trasporti.
2. Gli Stati membri dispongono le necessarie garanzie legali e contrattuali per far sì che i benefici siano trasferiti interamente alle famiglie vulnerabili, alle microimprese vulnerabili o agli utenti vulnerabili dei trasporti.
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