Art. 6
Contenuto dei piani sociali per il clima
In vigore dal 10 mag 2023
Contenuto dei piani sociali per il clima
1. Il piano presenta gli elementi seguenti:
a)
misure concrete e investimenti conformemente agli per ridurre gli effetti di cui alla lettera d) del presente paragrafo, precisando in che modo tali misure e investimenti potranno contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di cui all’ nell’ambito delle politiche pertinenti dello Stato membro;
b)
se del caso, misure di accompagnamento concrete, reciprocamente coerenti e rafforzate per realizzare le misure e gli investimenti e ridurre gli effetti di cui alla lettera d);
c)
informazioni su finanziamenti, in essere o previsti, di misure e investimenti provenienti da altre fonti dell’Unione, internazionali, pubbliche o, se del caso, private che contribuiscono alle misure e agli investimenti stabiliti nel piano. comprese informazioni sul sostegno diretto temporaneo al reddito;
d)
la stima dei probabili effetti dell’aumento dei prezzi derivanti dall’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE sulle famiglie, in particolare sull’incidenza della povertà energetica e della povertà dei trasporti, e sulle microimprese; tali effetti devono essere analizzati al livello territoriale appropriato definito da ciascuno Stato membro, tenendo conto di elementi e specificità nazionali quali l’accesso ai trasporti pubblici e ai servizi di base, e individuando le zone più colpite;
e)
la stima del numero e l’individuazione delle famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti;
f)
una spiegazione del modo in cui devono essere applicate a livello nazionale le definizioni di povertà energetica e di povertà dei trasporti;
g)
se il piano prevede le misure di cui all’, paragrafo 3, i criteri per individuare i destinatari finali ammissibili, la scadenza prevista per le misure in questione e la loro motivazione in base a una stima quantitativa e a una spiegazione qualitativa di come si prevede che tali misure riducano la povertà energetica, la povertà dei trasporti e la vulnerabilità delle famiglie nel contesto dell’aumento dei prezzi del trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento;
h)
i traguardi e gli obiettivi previsti e un calendario indicativo globale dell’attuazione delle misure e degli investimenti da completare entro il 31 luglio 2032;
i)
se del caso, un calendario per la riduzione graduale del sostegno ai veicoli a basse emissioni;
j)
i costi totali stimati del piano, accompagnati da una motivazione adeguata e da una spiegazione di come tali costi siano in linea con il principio dell’efficienza e commisurati all’impatto atteso del piano;
k)
il contributo nazionale previsto ai costi totali stimati del piano, calcolato conformemente all’;
l)
fatta eccezione per le misure di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento, una spiegazione del modo in cui il piano garantisce che nessuna delle misure o degli investimenti arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2020/852;
m)
le modalità per il monitoraggio e l’attuazione efficaci del piano da parte dello Stato membro interessato, in particolare dei traguardi e degli obiettivi proposti, i pertinenti indicatori comuni di cui all’allegato IV e, se nessuno di tali indicatori è pertinente per una misura o un investimento specifici, i singoli indicatori aggiuntivi proposti dallo Stato membro interessato;
n)
per la preparazione e, ove disponibile, l’attuazione del piano, una sintesi del processo di consultazione pubblica di cui all’;
o)
una spiegazione riguardo al sistema predisposto dallo Stato membro per prevenire, individuare e rettificare la frode, la corruzione e i conflitti di interessi nell’utilizzo delle dotazioni finanziarie fornite nell’ambito del Fondo e le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti a titolo del Fondo e di altri programmi dell’Unione;
p)
laddove applicabile e pertinente, una spiegazione del modo in cui nel piano sono state prese in considerazione le specificità geografiche, come isole, regioni e territori ultraperiferici, zone rurali o remote, periferie meno accessibili, zone montuose o zone in ritardo di sviluppo;
q)
se del caso, una spiegazione del modo in cui le misure e gli investimenti sono intesi ad affrontare la disparità di genere.
2. Il piano può comprendere azioni di assistenza tecnica necessarie a una gestione e un’attuazione efficaci delle misure e degli investimenti.
3. Il piano è coerente con le informazioni incluse e con gli impegni assunti dallo Stato membro nell’ambito di quanto segue:
a)
il piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali;
b)
i propri programmi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1060;
c)
il proprio piano di ripresa e resilienza conformemente al regolamento (UE) 2021/241;
d)
il proprio piano di ristrutturazione edilizia in applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione);
e)
il proprio piano aggiornato nazionale integrato per l’energia e il clima di cui al regolamento (UE) 2018/1999; e
f)
i propri piani territoriali per una transizione giusta in applicazione del regolamento (UE) 2021/1056.
4. Durante la preparazione dei piani la Commissione organizza uno scambio di buone pratiche, anche su misure e investimenti efficaci sotto il profilo dei costi da includere nei piani. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica nell’ambito del meccanismo di assistenza energetica europea a livello locale (European Local Energy Assistance - ELENA) istituito nel 2009 da un accordo della Commissione con la Banca europea per gli investimenti, o tramite lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio (30).
5. Ai fini del paragrafo 1, lettera l), del presente articolo, la Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti tecnici, adattati all’ambito di applicazione del Fondo, sulla conformità delle misure e degli investimenti al principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2020/852.
6. Per aiutare gli Stati membri a trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, la Commissione fornisce un valore comune da prendere in considerazione come stima del prezzo del carbonio risultante dall’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici, dal trasporto su strada e da altri settori nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.
7. Ogni Stato membro utilizza il modello di cui all’allegato V per il piano.
Storico versioni
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