Art. 4 · Piani sociali per il clima

Art. 4

Piani sociali per il clima

In vigore dal 10 mag 2023
Piani sociali per il clima 1.   Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione il suo piano. Il piano contiene una serie coerente di misure e investimenti nazionali, esistenti o nuovi, per far fronte all’impatto della fissazione del prezzo del carbonio sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti, al fine di assicurare l’accessibilità economica del riscaldamento, del raffrescamento e della mobilità, accompagnando e accelerando nel contempo le misure necessarie per conseguire gli obiettivi climatici dell’Unione. 2.   Ciascuno Stato membro garantisce la coerenza tra il proprio piano e il proprio piano aggiornato nazionale integrato per l’energia e il clima di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999. 3.   Il piano può includere misure nazionali che forniscono alle famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti un sostegno diretto temporaneo al reddito per ridurre l’impatto dell’aumento del prezzo dei combustibili fossili derivante dall’inclusione degli edifici e del trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. 4.   Il piano comprende misure e investimenti nazionali e, se del caso, locali e regionali, in conformità dell’, volti a: a) procedere alla ristrutturazione edilizia e decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, anche integrando la produzione di energia rinnovabile e lo stoccaggio; b) aumentare la diffusione della mobilità e dei trasporti a zero e a basse emissioni. 5.   Qualora uno Stato membro disponga già di un sistema nazionale di scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto su strada o preveda già una tassa sul carbonio, le misure nazionali già in vigore per mitigare gli impatti e le sfide sociali possono essere incluse nel piano, a condizione che siano conformi al presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:955:oj#art-4