Art. 27
Valutazione e riesame del Fondo
In vigore dal 10 mag 2023
Valutazione e riesame del Fondo
1. Due anni dopo l’avvio dell’attuazione dei piani, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sull’attuazione e il funzionamento del Fondo, tenendo conto dei risultati delle prime relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell’, e presenta, ove opportuno, proposte di modifica del presente regolamento.
2. La relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 esamina, in particolare:
a)
la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi del Fondo di cui all’, l’efficienza nell’uso delle risorse e il valore aggiunto dell’Unione;
b)
paese per paese, l’efficacia delle misure e degli investimenti e l’uso del sostegno diretto al reddito alla luce del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi fissati nei piani;
c)
il modo in cui le definizioni di povertà energetica e di povertà dei trasporti sono applicate negli Stati membri, sulla base delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera f), e se sono necessarie modifiche di tali definizioni;
d)
se tutti gli obiettivi, le misure e gli investimenti di cui all’ del presente regolamento siano ancora pertinenti alla luce dell’impatto sulle emissioni di gas a effetto serra a seguito dell’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e a seguito delle misure nazionali adottate dagli Stati membri per conseguire le riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (36), nonché se le entrate con destinazione specifica siano ancora pertinenti in relazione ai possibili sviluppi della vendita all’asta delle quote nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissioni per gli edifici, il trasporto su strada e altri settori in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE e ad altre considerazioni pertinenti.
3. Entro il 31 dicembre 2033 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione ex post indipendente. La relazione di valutazione ex post contiene una valutazione globale del Fondo e informazioni sul suo impatto.
4. Fatto salvo il quadro finanziario pluriennale successivo al 2027, nel caso in cui le entrate generate dalla vendita all’asta delle quote di cui all’articolo 30 quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE siano considerate una risorsa propria a norma dell’articolo 311, paragrafo 3, TFUE, la Commissione presenta, se del caso, le proposte necessarie per garantire, nel quadro del QFP successivo al 2027, l’efficacia e la continuità dell’attuazione del Fondo, che è temporaneamente ed eccezionalmente finanziato dalle entrate con destinazione specifica esterne generate dalle quote del sistema di scambio di quote di emissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:955:oj#art-27