Art. 24 · Monitoraggio dell’attuazione

Art. 24

Monitoraggio dell’attuazione

In vigore dal 10 mag 2023
Monitoraggio dell’attuazione 1.   Ciascuno Stato membro riferisce ogni due anni alla Commissione in merito all’attuazione del piano contestualmente alla relazione intermedia nazionale integrata sull’energia e il clima in applicazione dell’ del regolamento (UE) 2018/1999 e conformemente all’ del medesimo regolamento. Il monitoraggio dell’attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell’ambito del piano. Gli Stati membri includono gli indicatori di cui all’allegato IV del presente regolamento nella loro relazione intermedia. 2.   La Commissione sorveglia l’attuazione del Fondo e misura il raggiungimento degli obiettivi. Il monitoraggio dell’attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell’ambito del Fondo. 3.   Il sistema di comunicazione dei risultati della Commissione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell’attuazione delle attività e dei risultati. A tale scopo ai destinatari del sostegno del Fondo sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati. 4.   La Commissione utilizza gli indicatori comuni di cui all’allegato IV per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del Fondo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di cui all’.
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