Art. 21 · Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

Art. 21

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

In vigore dal 10 mag 2023
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione 1.   Nell’attuare i piani, gli Stati membri, in qualità di beneficiari di fondi a titolo del Fondo, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e per garantire che l’uso delle dotazioni finanziarie in relazione alle misure e agli investimenti sostenuti dal Fondo, compresi quelli effettuati da enti pubblici o privati che non sono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti a norma dell’, sia conforme al diritto dell’Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, come specificato nell’allegato III, e provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio. 2.   Gli accordi di cui all’ contemplano per gli Stati membri gli obblighi seguenti: a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure o gli investimenti nell’ambito del piano siano stati attuati correttamente in conformità di tutte le norme applicabili in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interessi; b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all’articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure e investimenti attuati nell’ambito del piano; c) corredare la domanda di pagamento di: i) una dichiarazione di gestione che attesti che le dotazioni finanziarie sono state utilizzate per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la domanda di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo interno posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che le dotazioni finanziarie sono state gestite in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del Fondo, e di altri programmi dell’Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e ii) una sintesi degli audit effettuati conformemente ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale, che comprenda la portata di tali audit in termini di importo della spesa coperta e periodo di tempo coperto, l’analisi delle carenze individuate e le azioni correttive adottate; d) ai fini dell’audit e del controllo e per fornire dati comparabili sull’uso delle dotazioni finanziarie in relazione a misure e investimenti attuati nell’ambito del piano, raccogliere, registrare e conservare in un sistema elettronico le seguenti categorie standardizzate di dati, nonché garantire il relativo accesso: i) nome dei destinatari finali delle dotazioni finanziarie, numero di partita IVA o numero di identificazione fiscale e importo delle dotazioni finanziarie a carico del Fondo; ii) nome dell’appaltatore/degli appaltatori, del subappaltatore/dei subappaltatori e relativo numero/relativi numeri di partita IVA o numero/i di identificazione fiscale e valore dell’appalto/degli appalti, ove il destinatario finale delle dotazioni finanziarie sia un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell’Unione in materia di appalti pubblici; iii) nome/i, cognome/i, data di nascita e numero di partita IVA o numero di identificazione fiscale del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario delle dotazioni finanziarie o appaltatore, ai sensi dell’, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (33); iv) un elenco di eventuali misure e investimenti attuati nell’ambito del Fondo con l’importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e investimenti e con l’indicazione dell’importo dei fondi erogati nell’ambito di altri fondi finanziati dal bilancio dell’Unione; e) autorizzare espressamente la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO a esercitare i rispettivi diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e imporre a tutti i destinatari finali delle dotazioni finanziarie erogate per l’attuazione delle misure e degli investimenti inclusi nel piano, o a tutte le altre persone o entità coinvolte nella loro attuazione, l’obbligo di autorizzare espressamente la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l’EPPO a esercitare i diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e imporre obblighi analoghi a tutti i destinatari finali dei fondi erogati; f) conservare i dati conformemente all’articolo 132 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, avendo come punto di riferimento l’operazione di pagamento pertinente per la misura o l’investimento in questione. Le informazioni di cui al primo comma, lettera d), punto ii), del presente articolo sono richieste solo se il valore degli appalti pubblici è superiore alle soglie dell’Unione di cui all’ della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34). Riguardo ai subappaltatori, tali informazioni sono richieste solo: a) per il primo livello di subappalto; b) se le informazioni sono registrate riguardo al rispettivo appaltatore; e c) per i subappalti il cui valore totale è superiore a 50 000 EUR. 3.   I dati personali di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo sono trattati dagli Stati membri e dalla Commissione esclusivamente ai fini dello svolgimento, e per la durata corrispondente, delle procedure di discarico, audit e controllo, e delle attività di informazione, comunicazione e visibilità, in merito all’uso delle dotazioni finanziarie in relazione all’attuazione degli accordi di cui all’. I dati personali sono trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi. Nel quadro della procedura di discarico della Commissione, conformemente all’articolo 319 TFUE, il Fondo è soggetto agli obblighi di informazione nell’ambito delle relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità di cui all’articolo 247 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e, in particolare, è oggetto di un capitolo separato della relazione annuale sulla gestione e il rendimento. 4.   Gli accordi di cui all’ prevedono inoltre il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno nell’ambito del Fondo e di recuperare qualsiasi importo dovuto al bilancio dell’Unione in caso di frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell’Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte dello Stato membro, o una grave violazione di un obbligo derivante da detti accordi. Nel decidere in merito all’importo del recupero e della riduzione, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità della frode, della corruzione e del conflitto di interessi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, o di una violazione di un obbligo. La Commissione dà allo Stato membro l’opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che sia effettuata la riduzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:955:oj#art-21