Art. 19 · Impegno della dotazione finanziaria

Art. 19

Impegno della dotazione finanziaria

In vigore dal 10 mag 2023
Impegno della dotazione finanziaria 1.   La Commissione, dopo aver adottato la decisione positiva di cui all’ del presente regolamento, conclude in tempo utile con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per il periodo 2026-2032, fatti salvi l’articolo 30 quinquies, paragrafo 4, e gli articoli 30 decies e 30 duodecies della direttiva 2003/87/CE. L’accordo è concluso al più presto un anno prima dell’anno di inizio delle aste a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, o due anni prima di tale anno, nei casi in cui si applichi l’, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento. 2.   Gli impegni di bilancio possono essere basati su impegni globali e, all’occorrenza, essere ripartiti in frazioni annue distribuite su diversi anni.
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