Art. 18 · Modifica dei piani sociali per il clima

Art. 18

Modifica dei piani sociali per il clima

In vigore dal 10 mag 2023
Modifica dei piani sociali per il clima 1.   Se il piano non può più essere realizzato, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, o deve essere adeguato in modo significativo, in tutto o in parte, da uno Stato membro a causa di circostanze oggettive, in particolare a causa degli effetti diretti reali dell’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un piano modificato al fine di includere i cambiamenti necessari, giustificandoli debitamente. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica, conformemente all’, paragrafo 4, per l’elaborazione del piano modificato. 2.   La Commissione valuta il piano modificato conformemente all’. 3.   Se la valutazione del piano modificato è positiva, la Commissione adotta, conformemente all’, paragrafo 1, una decisione che illustra i motivi della valutazione positiva con un atto di esecuzione. In deroga all’, paragrafo 1, la Commissione adotta la decisione di cui al presente paragrafo entro tre mesi dalla data di presentazione del piano modificato da parte dello Stato membro interessato. 4.   Se la valutazione del piano modificato è negativa, la Commissione lo respinge entro il termine di cui al paragrafo 3, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di tre mesi dalla data di comunicazione delle conclusioni della Commissione sul piano modificato. 5.   Entro il 15 marzo 2029 ciascuno Stato membro valuta l’adeguatezza del proprio piano in considerazione degli effetti diretti reali dell’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. Tali valutazioni sono presentate alla Commissione insieme alla relazione intermedia nazionale integrata sull’energia e il clima in applicazione dell’ del regolamento (UE) 2018/1999. 6.   In caso di adeguamenti di lieve entità del piano, che rappresentano un aumento o una diminuzione inferiore al 5 % di un obiettivo previsto nel piano, come lievi aggiornamenti delle misure e degli investimenti previsti dal piano, o la correzione di errori materiali, lo Stato membro dà notifica di tali modifiche alla Commissione.
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