Art. 16
Valutazione della Commissione
In vigore dal 10 mag 2023
Valutazione della Commissione
1. Ai fini della conformità del presente regolamento la Commissione valuta il piano e, se del caso, le eventuali modifiche presentate dallo Stato membro a norma dell’. In sede di tale valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari entro due mesi a decorrere dalla data di presentazione del piano da parte dello Stato membro. Lo Stato membro fornisce le informazioni supplementari richieste e, se necessario, può rivedere il piano anche dopo averlo presentato. Lo Stato membro e la Commissione possono concordare di prorogare il termine per la valutazione per un periodo di tempo ragionevole, se necessario.
2. La Commissione valuta se i trasferimenti richiesti in conformità dell’ rispondano agli obiettivi del presente regolamento.
3. La Commissione valuta la pertinenza, l’efficacia, l’efficienza e la coerenza del piano, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro, come segue:
a)
per quanto riguarda la valutazione della pertinenza, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
i)
se il piano rappresenta una risposta adeguata all’impatto sociale e alle sfide cui devono far fronte le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti nello Stato membro interessato a causa dell’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie in condizioni di povertà dei trasporti, tenendo debitamente conto delle sfide individuate nella valutazione, da parte della Commissione, dell’aggiornamento del piano nazionale integrato per l’energia e il clima dello Stato membro interessato e dei progressi compiuti in applicazione dell’, paragrafo 3, degli del regolamento (UE) 2018/1999 nonché delle raccomandazioni della Commissione agli Stati membri in applicazione dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 ai fini degli obiettivi climatici ed energetici dell’Unione per il 2030 e dell’obiettivo a lungo termine della neutralità climatica nell’Unione al più tardi entro il 2050;
ii)
se il piano è in grado di assicurare che le misure o gli investimenti ivi inclusi non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2020/852 e se il piano contribuisce a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili;
iii)
se il piano prevede misure e investimenti che contribuiscono alla transizione verde, ad affrontare gli impatti sociali e le sfide che ne derivano e, in particolare, a conseguire gli obiettivi climatici ed energetici dell’Unione per il 2030 e l’obiettivo a lungo termine della neutralità climatica nell’Unione al più tardi entro il 2050 e i traguardi 2030 della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente;
b)
per quanto riguarda la valutazione dell’efficacia, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
i)
se nello Stato membro interessato il piano è in grado di avere un impatto duraturo sulle sfide affrontate dal piano stesso, in linea con gli obiettivi climatici ed energetici dell’Unione per il 2030 e con l’obiettivo a lungo termine della neutralità climatica nell’Unione al più tardi entro il 2050, in particolare sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie in condizioni di povertà dei trasporti;
ii)
se le modalità proposte dallo Stato membro, calendario e traguardi e obiettivi previsti compresi, e i relativi indicatori, sono in grado di garantire il monitoraggio e l’attuazione efficaci del piano;
iii)
se le misure e gli investimenti proposti dallo Stato membro sono coerenti e conformi ai requisiti di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’efficienza energetica (rifusione), alla direttiva (UE) 2018/2001, al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32) e alla direttiva 2010/31/UE; e
iv)
se le misure e gli investimenti proposti dallo Stato membro favoriscono la complementarità, la sinergia, la coerenza e l’uniformità con gli strumenti dell’Unione di cui all’, paragrafo 3;
c)
per quanto riguarda la valutazione dell’efficienza, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
i)
se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito all’importo dei costi totali stimati del piano è ragionevole e plausibile, in linea con il principio dell’efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all’impatto atteso sull’ambiente e l’occupazione a livello nazionale, tenendo in considerazione le specificità nazionali che potrebbero avere un impatto sui costi previsti nel piano;
ii)
se le modalità proposte dallo Stato membro sono tali da prevenire, individuare e rettificare la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell’uso della dotazione finanziaria fornita a titolo del Fondo, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del Fondo e di altri programmi dell’Unione;
iii)
se i traguardi e gli obiettivi proposti dallo Stato membro sono efficienti a fronte dell’ambito di applicazione, degli obiettivi e delle azioni ammissibili del Fondo;
d)
per quanto riguarda la valutazione della coerenza la Commissione valuta se le misure e gli investimenti nel piano rappresentano azioni coerenti.
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