Art. 11 · Risorse provenienti da e destinate a programmi in regime di gestione concorrente e uso delle risorse

Art. 11

Risorse provenienti da e destinate a programmi in regime di gestione concorrente e uso delle risorse

In vigore dal 10 mag 2023
Risorse provenienti da e destinate a programmi in regime di gestione concorrente e uso delle risorse 1.   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al Fondo alle condizioni fissate nelle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/1060. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Tali risorse sono usate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato. 2.   Gli Stati membri possono chiedere nei loro piani presentati a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento, di trasferire fino al 15 % della loro dotazione finanziaria annuale massima ai fondi in regime di gestione concorrente di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Le risorse trasferite finanziano le misure e gli investimenti di cui all’ del presente regolamento e sono attuate conformemente alle norme dei fondi ai quali le risorse sono trasferite. Le risorse sono trasferite dagli Stati membri mediante modifica di uno o più programmi, ad eccezione dei programmi nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), in conformità dell’articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060, e sono attuate conformemente alle norme stabilite in tale regolamento e alle norme dei fondi ai quali le risorse sono trasferite. 3.   Gli Stati membri possono affidare alle autorità di gestione dei programmi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1060 l’attuazione delle misure e degli investimenti che beneficiano del Fondo, se del caso tenendo conto delle sinergie con tali programmi della politica di coesione e conformemente agli obiettivi del Fondo. Gli Stati membri dichiarano nei piani l’intenzione di affidare così detti incarichi a dette autorità. In tali casi, i sistemi di gestione e di controllo esistenti istituiti dagli Stati membri e notificati alla Commissione sono considerati conformi ai requisiti del presente regolamento. 4.   Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati dei piani i pagamenti per il sostegno tecnico supplementare in applicazione dell’ del regolamento (UE) 2021/240 e l’importo del contributo in contante per il comparto degli Stati membri in applicazione delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (31). Tali costi non superano il 4 % della dotazione finanziaria massima del piano e le misure pertinenti ivi stabilite sono conformi al presente regolamento.
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