Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 10 mag 2023
Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento istituisce il Fondo sociale per il clima («Fondo») per il periodo compreso tra il 2026 e il 2032. Il Fondo fornisce sostegno finanziario agli Stati membri per le misure e gli investimenti inclusi nei rispettivi piani sociali per il clima («piani»). Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo sono utilizzati a beneficio delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili e risentono particolarmente dell’inclusione, nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie in condizioni di povertà dei trasporti.
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