Art. 9
Impatto degli accordi di gruppo
In vigore dal 3 mag 2023
Impatto degli accordi di gruppo
1. Se la CCP fa parte di un gruppo, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, prende in considerazione l’impatto che gli accordi di sostegno infragruppo esistenti per contratto hanno sul valore delle attività e delle passività se, alla luce delle circostanze, è probabile che tali accordi vengano attuati.
2. Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, tiene conto soltanto dell’impatto di altri accordi di sostegno formali o informali all’interno del gruppo se, alla luce delle circostanze, è probabile che tali accordi restino in vigore in condizioni finanziarie di stress o di risoluzione del gruppo.
3. Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, determina se le risorse di una CCP che fa parte di un gruppo sono disponibili per compensare le perdite di altre entità del gruppo.
Storico versioni
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