Art. 3
Interessi rilevanti in comune o in conflitto
In vigore dal 3 mag 2023
Interessi rilevanti in comune o in conflitto
1. Il valutatore non ha alcun interesse rilevante, sia esso effettivo o potenziale, in comune o in conflitto con alcuna autorità pubblica pertinente o con la CCP.
2. Ai fini del paragrafo 1 l’autorità di risoluzione ritiene che un interesse effettivo o potenziale sia rilevante se reputa che tale interesse possa influenzare il giudizio del valutatore nell’effettuare le valutazioni di cui all’, all’, paragrafo 1, e all’articolo 61 del regolamento (UE) 2021/23, o se ritiene che tale influenza possa essere percepita dai portatori di interessi esterni.
Ai fini del primo comma l’autorità di risoluzione tiene conto degli aspetti seguenti:
a)
la prestazione passata o attuale di servizi alla CCP o a un’autorità pubblica pertinente da parte del candidato valutatore;
b)
eventuali relazioni personali e finanziarie tra il candidato valutatore e la CCP o un’autorità pubblica pertinente.
3. Ai fini del paragrafo 1 l’autorità di risoluzione considera rilevanti gli interessi in comune o in conflitto con le parti seguenti:
a)
l’alta dirigenza e i membri dell’organo di amministrazione della CCP e di qualsiasi impresa del gruppo della CCP di cui all’, punto 28), del regolamento (UE) 2021/23;
b)
le persone fisiche o giuridiche che controllano la CCP o detengono in essa una partecipazione qualificata;
c)
i creditori individuati come significativi dall’autorità di risoluzione sulla base delle informazioni a sua disposizione;
d)
i partecipanti diretti della CCP come definiti all’, punto 12), del regolamento (UE) 2021/23, i clienti della CCP come definiti al punto 18) del medesimo articolo e i clienti indiretti della CCP come definiti al punto 20) dello stesso articolo;
e)
le CCP interoperabili come definite all’, punto 21), del regolamento (UE) 2021/23.
4. L’autorità di risoluzione ritiene che il valutatore abbia un effettivo interesse rilevante in comune o in conflitto con la CCP se:
a)
nell’anno precedente la data di valutazione della sua ammissibilità, il valutatore ha completato una revisione legale dei conti della CCP ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
b)
il valutatore è stato alle dipendenze della CCP o di un’autorità pubblica pertinente nei tre anni precedenti la valutazione della sua indipendenza.
5. La persona nominata valutatore:
a)
mantiene, in conformità dei codici etici e degli standard professionali applicabili, politiche e procedure per individuare qualsiasi interesse effettivo o potenziale che possa essere considerato come interesse rilevante;
b)
notifica senza ritardo all’autorità di risoluzione qualsiasi interesse effettivo o potenziale in comune o in conflitto con un’autorità pubblica pertinente o con la CCP che, in sede di valutazione dell’autorità di risoluzione, ritenga possa costituire un interesse rilevante;
c)
adotta misure adeguate per garantire che nessuno dei membri del personale o delle altre persone coinvolte nell’esecuzione della valutazione abbia interessi rilevanti in comune o in conflitto con un’autorità pubblica pertinente o con la CCP;
d)
notifica all’autorità di risoluzione eventuali investimenti rilevanti o altri interessi finanziari rilevanti e conferma che non sono in conflitto con la sua posizione di valutatore;
e)
se è una persona giuridica, fornisce le prove dell’efficace separazione strutturale o di altre disposizioni già adottate o da adottare per affrontare eventuali minacce all’indipendenza, quali casi di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, comprese disposizioni per differenziare tra i membri del personale che possono essere coinvolti nella valutazione e gli altri membri del personale;
f)
se è un revisore legale, garantisce di essere debitamente soggetto a norme interne per gestire qualsiasi conflitto di interessi;
g)
notifica all’autorità di risoluzione le proprie attività pertinenti per la nomina riguardanti il periodo di tre anni precedente la valutazione dell’indipendenza del valutatore;
h)
si astiene dal chiedere o ricevere vantaggi finanziari o di altra natura da qualsiasi autorità pubblica pertinente o dalla CCP, fatto salvo il pagamento in suo favore di un compenso o di un rimborso spese che sia ragionevole in relazione all’esecuzione della valutazione.
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