Art. 25 · Relazione di valutazione

Art. 25

Relazione di valutazione

In vigore dal 3 mag 2023
Relazione di valutazione Il valutatore redige una relazione di valutazione per l’autorità di risoluzione che comprende gli elementi seguenti: a) una sintesi della valutazione, che comprende una presentazione degli intervalli di valutazione e delle fonti di incertezza della valutazione; b) una spiegazione delle principali metodologie e ipotesi adottate e della sensibilità della valutazione a tali scelte; c) ove fattibile, una spiegazione del modo in cui tale valutazione differisce da altre valutazioni pertinenti, comprese le valutazioni della risoluzione effettuate a norma del regolamento (UE) 2021/23 o altre valutazioni prudenziali o contabili.
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