Art. 25
Relazione di valutazione
In vigore dal 3 mag 2023
Relazione di valutazione
Il valutatore redige una relazione di valutazione per l’autorità di risoluzione che comprende gli elementi seguenti:
a)
una sintesi della valutazione, che comprende una presentazione degli intervalli di valutazione e delle fonti di incertezza della valutazione;
b)
una spiegazione delle principali metodologie e ipotesi adottate e della sensibilità della valutazione a tali scelte;
c)
ove fattibile, una spiegazione del modo in cui tale valutazione differisce da altre valutazioni pertinenti, comprese le valutazioni della risoluzione effettuate a norma del regolamento (UE) 2021/23 o altre valutazioni prudenziali o contabili.
Storico versioni
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