Art. 23 · Costi di sostituzione diretti sostenuti dai partecipanti diretti nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza

Art. 23

Costi di sostituzione diretti sostenuti dai partecipanti diretti nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza

In vigore dal 3 mag 2023
Costi di sostituzione diretti sostenuti dai partecipanti diretti nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza 1.   Nel calcolare i costi di cui all’, paragrafo 4, lettera d), il valutatore tiene conto di una stima, ragionevole in termini commerciali, dei costi di sostituzione diretti sostenuti dai partecipanti diretti per riaprire, entro un congruo periodo di tempo, posizioni nette comparabili nel mercato, come stabilito all’articolo 61, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/23. 2.   Il valutatore prende in considerazione i costi seguenti per i partecipanti diretti: a) le esposizioni creditizie ipotetiche dei partecipanti diretti verso la CCP al momento della riapertura delle posizioni nette comparabili, se tali posizioni fossero rimaste aperte presso la CCP fino a tale data; b) gli eventuali costi di liquidità e di concentrazione sostenuti dai partecipanti diretti al momento della riapertura delle posizioni nette comparabili; c) gli eventuali costi operativi sostanziali non discrezionali sostenuti dai partecipanti diretti in relazione ai nuovi collegamenti o alle nuove operazioni tra i partecipanti diretti e qualsiasi controparte o CCP, comprese le commissioni di adesione, negoziazione, compensazione, pagamento, regolamento e custodia; d) gli eventuali costi di finanziamento significativi aggiuntivi derivanti dalle differenze tra i requisiti di margine applicabili e tra i contributi versati al fondo di garanzia in caso di inadempimento e associati alla riapertura di posizioni nette presso qualsiasi controparte o CCP.
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