Art. 21 · Elementi della valutazione

Art. 21

Elementi della valutazione

In vigore dal 3 mag 2023
Elementi della valutazione Nel determinare se sussista una differenza di trattamento ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/23, il valutatore verifica quanto segue: a) il trattamento che gli azionisti e i creditori soggetti ad azioni di risoluzione avrebbero ricevuto se alla data della decisione di risoluzione la CCP fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza, a seguito della piena applicazione degli obblighi contrattuali applicabili e delle altre disposizioni applicabili previste nel suo regolamento operativo, senza tener conto dell’eventuale erogazione di sostegno finanziario pubblico straordinario; b) il valore dei crediti ristrutturati in seguito all’applicazione di poteri e strumenti di risoluzione e il valore degli altri proventi ricevuti da azionisti e creditori alla data o alle date del trattamento effettivo, attualizzati alla data della decisione di risoluzione se ritenuto necessario per consentire un raffronto equo con il trattamento di cui alla lettera a); c) se il trattamento di cui alla lettera a) è migliore del trattamento di cui alla lettera b) per ciascun creditore in funzione del rispettivo ordine di priorità nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza di cui all’.
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