Art. 2
Elementi di indipendenza
In vigore dal 3 mag 2023
Elementi di indipendenza
1. Il valutatore è considerato indipendente da qualsiasi autorità pubblica pertinente e dalla CCP se al momento della nomina e durante la valutazione delle attività e delle passività della CCP di cui all’, all’, paragrafo 1, e all’articolo 61 del regolamento (UE) 2021/23 sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
il valutatore non ha interessi rilevanti in comune o in conflitto ai sensi dell’ del presente regolamento;
b)
il valutatore possiede le qualifiche, l’esperienza, le capacità, le conoscenze e le risorse necessarie a norma dell’ del presente regolamento per effettuare efficacemente le valutazioni di cui all’, all’, paragrafo 1, e all’articolo 61 del regolamento (UE) 2021/23;
c)
il valutatore è separato dalle autorità pubbliche pertinenti e dalla CCP conformemente all’ del presente regolamento.
2. L’autorità di risoluzione stabilisce un elenco di potenziali valutatori che soddisfano i requisiti di cui al presente articolo. Tale elenco è riesaminato periodicamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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