Art. 2 · Elementi di indipendenza

Art. 2

Elementi di indipendenza

In vigore dal 3 mag 2023
Elementi di indipendenza 1.   Il valutatore è considerato indipendente da qualsiasi autorità pubblica pertinente e dalla CCP se al momento della nomina e durante la valutazione delle attività e delle passività della CCP di cui all’, all’, paragrafo 1, e all’articolo 61 del regolamento (UE) 2021/23 sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) il valutatore non ha interessi rilevanti in comune o in conflitto ai sensi dell’ del presente regolamento; b) il valutatore possiede le qualifiche, l’esperienza, le capacità, le conoscenze e le risorse necessarie a norma dell’ del presente regolamento per effettuare efficacemente le valutazioni di cui all’, all’, paragrafo 1, e all’articolo 61 del regolamento (UE) 2021/23; c) il valutatore è separato dalle autorità pubbliche pertinenti e dalla CCP conformemente all’ del presente regolamento. 2.   L’autorità di risoluzione stabilisce un elenco di potenziali valutatori che soddisfano i requisiti di cui al presente articolo. Tale elenco è riesaminato periodicamente.
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