Art. 17 · Fattori specifici relativi alla stima e all’attualizzazione dei flussi di cassa attesi

Art. 17

Fattori specifici relativi alla stima e all’attualizzazione dei flussi di cassa attesi

In vigore dal 3 mag 2023
Fattori specifici relativi alla stima e all’attualizzazione dei flussi di cassa attesi 1.   Per la stima dei flussi di cassa, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, si avvale del suo giudizio esperto per determinare le principali caratteristiche delle attività o passività da valutare. Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, si avvale del suo giudizio esperto anche per determinare in che modo il mantenimento, l’eventuale rinnovo o rifinanziamento, il run-off o la cessione di tali attività o passività, secondo quanto previsto nell’azione di risoluzione di cui all’, paragrafo 1, incida su tali flussi di cassa. 2.   Se l’azione di risoluzione di cui all’, paragrafo 1, prevede che la CCP detenga un’attività, mantenga una passività o prosegua un’attività d’impresa, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, può tener conto dei fattori seguenti che potrebbero avere ripercussioni sui flussi di cassa futuri: a) variazioni delle ipotesi o delle aspettative, rispetto a quelle prevalenti alla data della valutazione, coerenti con le tendenze storiche a lungo termine e considerate lungo un orizzonte temporale ragionevole coerente con il periodo previsto per la detenzione delle attività o per il risanamento della CCP; b) criteri o metodologie di valutazione aggiuntivi o alternativi che sono considerati appropriati dal valutatore e in linea con il presente regolamento, anche nel contesto della valutazione del valore di capitale economico (equity value) post-conversione delle azioni. 3.   Per quanto riguarda i gruppi di attività e passività o le attività d’impresa destinati a essere liquidati, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, prende in considerazione i costi e i benefici della rinegoziazione. 4.   Se la situazione di una CCP le impedisce di detenere un’attività o di proseguire un’attività d’impresa, o se la vendita è comunque ritenuta necessaria dall’autorità di risoluzione per conseguire gli obiettivi della risoluzione, i flussi di cassa attesi sono valutati ai valori di cessione attesi entro un determinato periodo di cessione. 5.   Il valore di cessione è determinato dal valutatore o dall’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, sulla base dei flussi di cassa, al netto dei costi di cessione e al netto del valore atteso delle eventuali garanzie fornite, che la CCP può ragionevolmente attendersi alla luce delle condizioni di mercato prevalenti da una regolare vendita o trasferimento di attività o passività. Ove opportuno, tenendo conto delle azioni da intraprendere nell’ambito del programma di risoluzione, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, può stabilire il valore di cessione applicando uno sconto per un’eventuale vendita accelerata al prezzo di mercato osservabile di tale vendita o trasferimento. Nel determinare il valore di cessione delle attività che non hanno un mercato liquido, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, tiene conto dei prezzi osservabili sui mercati nei quali sono negoziate attività analoghe o di calcoli modellizzati che utilizzano parametri di mercato osservabili, tenendo opportunamente conto degli sconti per illiquidità. 6.   Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, tiene conto dei fattori seguenti che potrebbero incidere sui valori di cessione e sui periodi di cessione: a) i valori di cessione e i periodi di cessione osservati in operazioni analoghe, adeguatamente adattati per tener conto delle differenze in termini di modello di business e di struttura finanziaria delle parti di tali operazioni; b) i vantaggi o gli svantaggi di una particolare operazione specifici per le parti interessate o per un sottogruppo di partecipanti al mercato; c) le particolari caratteristiche di un’attività o di un’attività d’impresa che possono essere rilevanti solo per un potenziale acquirente specifico, o per un sottogruppo di partecipanti al mercato; d) la probabile incidenza delle vendite previste sul valore di avviamento (franchise value) della CCP. 7.   Nel valutare il valore delle attività d’impresa al fine di utilizzare lo strumento della vendita dell’attività d’impresa o lo strumento della CCP-ponte, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, può tener conto di ragionevoli aspettative relative al valore di avviamento (franchise value). Tali aspettative relative al valore di avviamento (franchise value) comprendono quelle determinate dal rinnovo delle attività, dal rifinanziamento di un portafoglio aperto o dal mantenimento o dalla ripresa dell’attività d’impresa nel contesto delle azioni di risoluzione. 8.   Un valutatore o un’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, che ritenga che non sussistano prospettive realistiche di cessione di un’attività o di un’attività d’impresa non è tenuto a determinare il valore di cessione, ma stima i relativi flussi di cassa sulla base delle pertinenti prospettive di mantenimento o run-off. Il primo comma non si applica allo strumento della vendita dell’attività d’impresa. 9.   Per quanto riguarda parti di un gruppo di attività o di un’attività d’impresa che probabilmente saranno liquidate con procedura ordinaria di insolvenza, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, può prendere in considerazione i valori di cessione e i periodi di cessione osservati in aste di attività di analoga natura e in analoghe condizioni. Nel determinare i flussi di cassa attesi, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, tiene conto dell’illiquidità, dell’assenza di dati affidabili per la determinazione dei valori di cessione e della conseguente necessità di affidarsi a metodologie di valutazione basate su dati non osservabili.
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