Art. 11 · Relazione di valutazione

Art. 11

Relazione di valutazione

In vigore dal 3 mag 2023
Relazione di valutazione Il valutatore redige una relazione di valutazione per l’autorità di risoluzione che comprende quanto segue: a) le informazioni di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/23, fatta eccezione per le valutazioni provvisorie di cui all’, paragrafo 1, del medesimo regolamento; b) le informazioni di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/23, fatta eccezione per le valutazioni provvisorie di cui all’, paragrafo 1, del medesimo regolamento; c) la valutazione delle passività derivanti dai contratti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23; d) una sintesi della valutazione, che comprende una spiegazione della migliore stima puntuale, degli intervalli di valori e delle fonti di incertezza della valutazione; e) una spiegazione delle principali metodologie e ipotesi utilizzate dal valutatore al momento di effettuare la valutazione, unitamente a una spiegazione della sensibilità della valutazione alle scelte relative a dette metodologie e ipotesi e, ove fattibile, una spiegazione del modo in cui le suddette metodologie e ipotesi differiscono da quelle utilizzate per altre valutazioni pertinenti, comprese, se del caso, le eventuali valutazioni di risoluzione provvisorie; f) qualsiasi informazione aggiuntiva che, secondo il valutatore, aiuterebbe l’autorità di risoluzione o l’autorità competente ai fini dell’, paragrafi 1, 2 e 3, e dell’, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/23.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:1616:oj#art-11