Art. 11
Relazione di valutazione
In vigore dal 3 mag 2023
Relazione di valutazione
Il valutatore redige una relazione di valutazione per l’autorità di risoluzione che comprende quanto segue:
a)
le informazioni di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/23, fatta eccezione per le valutazioni provvisorie di cui all’, paragrafo 1, del medesimo regolamento;
b)
le informazioni di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/23, fatta eccezione per le valutazioni provvisorie di cui all’, paragrafo 1, del medesimo regolamento;
c)
la valutazione delle passività derivanti dai contratti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23;
d)
una sintesi della valutazione, che comprende una spiegazione della migliore stima puntuale, degli intervalli di valori e delle fonti di incertezza della valutazione;
e)
una spiegazione delle principali metodologie e ipotesi utilizzate dal valutatore al momento di effettuare la valutazione, unitamente a una spiegazione della sensibilità della valutazione alle scelte relative a dette metodologie e ipotesi e, ove fattibile, una spiegazione del modo in cui le suddette metodologie e ipotesi differiscono da quelle utilizzate per altre valutazioni pertinenti, comprese, se del caso, le eventuali valutazioni di risoluzione provvisorie;
f)
qualsiasi informazione aggiuntiva che, secondo il valutatore, aiuterebbe l’autorità di risoluzione o l’autorità competente ai fini dell’, paragrafi 1, 2 e 3, e dell’, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/23.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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